Grazie

In questo breve post vogliamo ringraziare tutte le 576 persone che hanno firmato per proporre i due referendum volti all’abolizione dell’attuale legge elettorale nazionale nei banchetti organizzati dal “comitato La Bussola” ad Ala.

Ci teniamo a ringraziare per la loro disponibilità a svolgere il ruolo di autenticatori i consiglieri ed assessori della lista civica La Bussola di Ala, il Sindaco di Ala,  i consiglieri ed i circoli locali del Partito Democratico del Trentino e dell’Unione per il Trentino. Questa raccolta firme è stata l’occasione per dimostrare che per raggiungere un obbiettivo comune si possono mettere da parte anche le diverse vedute e le incomprensioni riguardanti i temi locali.

Dopo la raccolta avvenuta nelle scorse settimane, ed i controlli avvenuti nelle anagrafi, oggi abbiamo spedito le firme al comitato promotore dei referendum: il “Comitato referendario per i collegi uninominali“.

L’obbiettivo delle 500.000 firme necessarie per poter presentare i quesiti referendari è ormai vicino e ci auguriamo che possa essere raggiunto entro il 30 settembre.
In questo modo, sempre che il Parlamento non abroghi prima l’attuale legge, nella primavera del 2012 i cittadini italiani sarebbero chiamati ad esprimersi in un referendum per abolire l’attuale legge elettorale.

Infine ci teniamo ancora a ringraziare le persone di Ala, Avio, Rovereto, Mori e Trento che hanno firmato nei banchetti che abbiamo organizzato in questi 15 giorni ad Ala e tutti quanti hanno firmato per poter presentare questi due quesiti referendari.

Grazie!

LOCANDINA

 l'Adige 23 settembre 2011

Firma per abolire la legge elettorale

Il comitato referendario per i collegi uninominali ha presentato in Corte di Cassazione l’11 luglio 2011 due richieste di referendum abrogativo, aventi ad oggetto la disciplina vigente per l’elezione dei due rami del Parlamento, come modificata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.

In breve: tendono ad abrogare la “legge Calderoli”, dal nome del Ministro proponente, conosciuta universalmente col nome di “porcellum” o di “legge porcata”, come la definì lo stesso Roberto Calderoli poco dopo l’approvazione parlamentare.

Come comitato La Bussola crediamo che questa legge sia profondamente sbagliata per i principi che contiene:  liste bloccate, premio di maggioranza, distribuzione proporzionale dei seggi, soglie di sbarramento assai esigue. Per questo va cambiata!

Nei prossimi 15 giorni ci impegneremo quindi a raccogliere il maggior numero di firme nel Comune di Ala grazie all’aiuto dei consiglieri ed assessori comunali eletti nella lista de “La Bussola di Ala”.

In questa pagina spieghiamo nel dettaglio i due quesiti referendari che propongono di abolire completamente l’attuale legge elettorale nazionale (“il Porcellum”). Con l’abrogazione dell’attuale legge elettorale si ripristinerebbe, a meno di eventuali modifiche in Parlamento, la precedente legge elettorale, la legge Mattarella, con la quale si è votato nel 1994, nel 1996 e nel 2001 e che è stata la prima legge che abbia permesso l’alternanza delle forze politiche al governo.

Ad Ala raccoglieremo firme nei seguenti giorni: 

La Bussola: Raccolta firme per referendum contro il Porcellum

16/09/2011

dalle 16.00 alle 19.00

Parcheggio supermercato Poli corso Passobuole
17/09/2011

dalle 9.00 alle 19.00

Parcheggio supermercato Poli corso Passobuole
17/09/2011

dalle 9.00 alle 12.00

Piazza General Cantore / via Nuova

 

INOLTRE E’ POSSIBILE FIRMARE PER I REFERENDUM ANCHE IN COMUNE (ufficio anagrafe/elettorale).
Gli orari dell’ufficio anagrafe/elettorale si possono trovare qui: orari.

 

SI PUO’ FIRMARE FINO AL 20 SETTEMBRE!

Crediamo che i cittadini di Ala in questo modo possano avere molte possibilità per firmare per poter finalmente tornare a decidere direttamente. La legge elettorale è il meccanismo con cui noi cittadini possiamo scegliere liberamente i nostri rappresentati in Parlamento: l‘attuale legge va cambiata, crediamo sia importante firmare per cancellarla definitivamente dalla vita democratica del nostro Paese.

Invitiamo perciò tutti a recarsi nei banchetti organizzati o in tutti i Comuni d’Italia fino al 20 settembre.

LOCANDINA

Nucleare: il nuovo quesito

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 1 giugno il terzo quesito del referendum popolare del 12 e 13 giugno non si riferisce più alla vecchia legge che reintroduceva il nucleare ma a due commi del decreto omnibus (leggi il decreto e l’allegato) che sospende momentaneamente lo sviluppo della produzione di energia nucleare in Italia.

Il nuovo quesito si riferirà quindi all’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 5 del decreto omnibus. Il quesito sarà il seguente:

Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del dl 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?

ll comma 1 soggetto a referendum prevede: “Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare”.

Il comma 8 prevede: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri (…), adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali”.

Decidi votando! – Serata informativa su referendum 12 e 13 giugno

Abbiamo organizzato una serata informativa sui referendum abrogativi del 12 e 13 giugno.
La serata si svolgerà lunedì 6 giugno alle 20.30 ad Ala nella sala comunale Renzo Zendri in via Mario Soini.

Interverranno:

  • Paola Masotti, docente presso l’Università degli studi di Trento
  • Mirco Elena, fisico ricercatore presso l’Università degli studi di Trento e membro dell’Unione scienziati per il Disarmo
  • Michele Nardelli, Presidente del Forum Trentino per la Pace e consigliere provinciale

Maggiori informazioni sui referendum si possono trovare a questa pagina.

decidi votando da giornalino

Referendum popolari 12 e 13 giugno 2011 – maggiori informazioni

Domenica 12 e lunedì 13 giugno, si terrà un referendum  abrogativo che riguarderà 4 quesiti. Il referendum viene poco pubblicizzato e sui quesiti c’è grande confusione. E’ per questo scriviamo questa pagina per cercare di fornire maggiore chiarezza sui temi che riguardano il referendum.
Prima di illustrare i quesiti è necessario ricordare alcuni punti fondamentali inerenti  i referendum  abrogativi:

  • affinché essi abbiano effetto, è necessario che la percentuale dei votanti raggiunga il 50% più uno degli aventi diritto al voto (raggiungimento del quorum);
  • essendo abrogativi, vota SI chi vuole abrogare (abolire) la norma, mentre vota NO chi vuole che le stesse norme rimangano ancora in vigore (ad esempio per dire no al nucleare è necessario votare SI).

I quesiti del referendum riguardano 3 argomenti (qui si possono consultare i 4 quesiti nella loro interezza) :

  • Modalità di affidamento, gestione e tariffe del servizio idrico (QUESITO 1 e 2);
  • Installazione di nuove centrali nucleari (QUESITO 3);
  • Legittimo impedimento (QUESITO 4).

Modalità di affidamento, gestione e tariffe del servizio idrico

In merito al servizio idrico, i quesiti del referendum sono due.

  • Il primo quesito, su una scheda di colore rosso, prevede l’abrogazione delle norme che attualmente consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici a operatori privati, in questo caso la gestione del servizio idrico. L’attuale normativa (legge Ronchi), prevede due modalità per la gestione dell’ acqua in via ordinaria ed un’altra in via straordinaria. In base a questo viene stabilito che la gestione del servizio idrico debba essere affidata ad un soggetto privato scelto tramite gara ad evidenza pubblica oppure ad una società mista ossia pubblico e privato assieme (privato minimo per il 40 % della società), nella quale il privato sia stato scelto con gara, oppure nel caso straordinario, la gestione del servizio idrico può essere affidata (solo in casi eccezionali) in via diretta, cioè senza gara, ad una società privata o pubblica.

Se voti NO al primo quesito sarà possibile che la gestione del servizio idrico (erogazione) possa essere affidato tramite gara o in via diretta a società private, con possibili nuovi investimenti privati nella rete ma anche con molto probabili aumenti del costo del servizio.

Se voti SI al primo quesito la parte della legge verrà abrogata e quindi la gestione del servizio idrico (erogazione) rimarrà in carico a soggetti pubblici e non potrà essere affidata a soggetti privati.

Noi, membri del COMITATO LA BUSSOLA, VOTEREMO SI ed invitiamo anche VOI a farlo per far si che la GESTIONE di un diritto fondamentale per l’uomo come l’ACQUA resti AFFIDATA al PUBBLICO

  • Il secondo quesito, su una scheda di colore giallo, propone l’abrogazione delle norme che stabiliscono la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione per il capitale investito dal gestore (pari al 7% della bolletta a carico del cittadino).

Se voti NO al secondo quesito sarà possibile che i privati che hanno investito nella gestione del servizio idrico possano ottenere profitto (pari al 7% sulla bolletta di ogni cittadino) dal loro servizio.

Se voti SI al secondo quesito la parte della legge verrà abrogata e non si potrà ottenere profitto dai servizi riguardanti l’erogazione dell’acqua.

Noi, membri del COMITATO LA BUSSOLA, VOTEREMO SI ed invitiamo anche VOI a farlo perché crediamo che dall’erogazione dell’ACQUA NON sia giusto ricavare PROFITTO, significherebbe speculare sulla vita umana.

Installazione di nuove centrali nucleari

  • Il terzo quesito, inerente le centrali nucleari, è su una scheda di colore grigio e propone l’abrogazione della norma che prevede la realizzazione nel territorio nazionale di impianti per la produzione di energia nucleare. Con l’approvazione del decreto sul nucleare, il governo ha definito il quadro normativo di riferimento per i soggetti che intenderanno realizzare i nuovi impianti nucleari. In seguito alla nascita dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e la predisposizione della strategia nucleare, gli operatori potranno proporre i siti per la realizzazione degli impianti e presentare i progetti per le relative autorizzazioni. Il decreto definisce criteri generali, procedure, vincoli e benefici per la realizzazione di impianti nucleari. Per quanto riguarda i siti, il decreto individua i criteri generali per l’idoneità dei territori ad ospitare un impianto. Saranno le imprese interessate ad indicare i siti, che dovranno rispettare le caratteristiche previste dalla normativa. Sul fronte delle procedure autorizzative, il processo si basa sull’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di ogni singolo impianto che prevedendo un massiccio coinvolgimento delle Regioni interessate, degli enti locali e delle popolazioni, anche attraverso consultazioni, sulle procedure autorizzative, sulla realizzazione, sull’esercizio e sulla disattivazione degli impianti nucleari, così come sulle misure di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

Se voti NO al terzo quesito in Italia sarà possibile che vengano costruite centrali nucleari.

Se voti SI al terzo quesito in Italia NON si potranno costruire centrali nucleari e sarà necessario incrementare la produzione di energie con nuove forme alternative.

Noi, membri del COMITATO LA BUSSOLA, VOTEREMO SI ed invitiamo anche VOI a farlo per IMPEDIRE LA COSTRUZIONE di CENTRALI NUCLEARI in Italia

Dopo la conversione del decreto governativo di moratoria sul nucleare (25/5 cosiddetto decreto omnibus) spetta alla Corte di Cassazione decidere se il quesito decade o meno. Ad oggi non si è ancora espressa.

Legittimo impedimento

  • Il quarto quesito, su una scheda di colore verde, propone l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del presidente del consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.
    Il provvedimento indica che per il presidente del Consiglio e così anche per i suoi Ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, avrebbe costituito legittimo impedimento “il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti”.

Se voti NO al quarto quesito il Presidente del Consiglio ed i Ministri, se chiamati a comparire in udienza in veste di imputati in un processo penale, potranno non presentarsi avvalendosi delle norme attualmente in vigore.

Se voti SI al quarto quesito il Presidente del Consiglio ed i Ministri, se chiamati a comparire in udienza in veste di imputati in un processo penale, dovranno presentarsi in aula come tutti i cittadini.

Noi, membri del COMITATO LA BUSSOLA, VOTEREMO SI ed invitiamo anche VOI a farlo perché crediamo che TUTTI i cittadini debbano essere UGUALI davanti alla legge (art. 3 Costituzione Italiana), anche se svolgono incarichi di Governo.

Si raccomanda la più ampia partecipazione al referendum, quale fondamentale strumento per i cittadini nell’esprimere decisioni oculate in merito agli importantissimi temi sopraccitati, ricordando che affinchè il referendum abbia effetto la percentuale dei votanti deve raggiungere il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22 di domenica 12 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 giugno.

Qui il video trasmesso dalle reti RAI che spiega i quesiti del referndum:

Referendum: i quesiti

Qui si possono leggere integralmente tutti e 4 i quesiti dei referendum abrogativi dei prossimi 12 e 13 giugno 2011:

  • Primo quesito (Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione)
Volete voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?
  • Secondo quesito (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma)
Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»?
  • Terzo quesito (Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme)
Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”; art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art. 26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”; art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”; art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”; art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”?
  • Quarto quesito (Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale)
Volete voi che siano abrogati l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l’art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale?

La PAT precisa: “Legge elettorale. Referendum abrogativi non ammissibili”

Riportiamo una comunicazione consultabile sul sito del Consiglio Provinciale di Trento, nel quale il servizio legislativo precisa che, secondo l’attuale legge Provinciale che regola i referendum abrogativi, non è possibile presentare referendum su materie elettorali (come l’abolizione della “porta girevole”).

Il servizio legislativo comunica:

In consiglio provinciale è stato pochi giorni fa respinto un disegno di legge popolare (il n. 60 del 2009) che puntava ad abrogare la regola dell’incompatibilità fra consigliere e assessore (il sistema che viene comunemente indicato come ‘porta girevole’), e ad introdurre dei limiti alla rieleggibilità alla carica di consigliere.
La stampa locale ha informato dell’intenzione di presentare sull’argomento della ‘porta girevole’ un’iniziativa di referendum, finalizzata appunto ad abolire questo istituto non più con un disegno di legge popolare ma attraverso un referendum abrogativo.
Preme al riguardo osservare che la legge sui referendum provinciali (la legge provinciale n. 3 del 2003, all’articolo 18, comma 2) dispone che non sono ammissibili e non si possono effettuare referendum abrogativi per le leggi di cui al secondo comma dell’articolo 47 dello statuto, cioè per le leggi elettorali e per quelle che disciplinano contenuti propri della forma di governo provinciale.
La legge elettorale provinciale – che contiene la regola della ‘porta girevole’ (l.p. n. 2 del 2003, art. 8, comma 3) – rientra appunto in questa categoria di leggi, che sono approvate con una procedura aggravata e sono soggette ad un regime diverso dalle altre, regime che fra l’altro prevede già (pur all’interno di questa procedura) la possibilità di attivare un referendum popolare.
La procedura per indire un referendum abrogativo di leggi provinciali è posta sotto la regia del consiglio provinciale, almeno nella sua fase iniziale, che comprende anche l’esame di ammissibilità delle iniziative: per questo è sembrato opportuno dare questa prima informazione su un limite esplicito – ma non sempre di immediata e diffusa conoscenza – all’esercizio del diritto di referendum popolare.

Al seguente link è possibile consultare un estratto della legge provinciale che regola i referendum provinciali.